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Rivista di Ornitologia, Ornitocoltura, Ornitofilia e
fotografia Naturalistica
Allevare Indigeni, Esotici, Ibridi, all’inizio del terzo
Millennio
Testo: Dr. Sebastiano Paternò
Foto a cura di Alcedo
(articolo disponibile
online in forma esclusivamente testuale)
(scarica i
moduli della normativa in formato word)
Introduzione
Si intende dare un contributo interpretativo ed un aiuto
concreto a quanti:
- iniziano ad allevare Indigeni, Esotici ed anche Ibridi;
- intendono aumentare con nuove specie, soggette a tutela,
gli esemplari presenti nel proprio allevamento.
Ciò nella convinzione che questi tipi di Uccelli, se
correttamente e legalmente allevati possano dare un aiuto
rilevante alle Esposizioni ornitologiche, che in questi
ultimi anni stanno attraversando una fase di stanca ed
apatia.
Allevare facilmente, senza troppi impedimenti,
significherebbe capovolgere la situazione attuale e invece
di assistere a Esposizioni con diverse migliaia di
canarini di colore, altrettante numerose presenze di
canarini di posizione e solo poche decine di Indigeni, si
assisterebbe proprio ad un vero boom espositivo di
avifauna indigena, esotica e di conseguenza ibrida.
Attualmente tali uccelli sono cinti da inutili lacci e
laccioli, e sovente capita di sentire neofiti che,
lamentando i tanti e tali adempimenti iniziali, a volte
inutili, abbandonano subito l’iniziativa.
Senza voler essere facili profeti, l’avifauna indigena,
esotica, ibrida, rappresenta il futuro. Non possiamo
quindi non guardare al domani. Con ottimismo.
Tenteremo di dare chiarimenti, di aiutare chi chiede lumi,
di interpretare correttamente, non dall’alto di una
cattedra, ma seduti nello stesso banco, dal quale, a
nostra volta chiederemo come stiamo chiedendo, quali
improprie incombenze possano essere, per un allevatore che
intende riprodurre poche coppie di Cardellini sul balcone
verandato di casa, richieste di fogli catastali,
autorizzazioni edilizie, abitabilità, certificati di
proprietà ed altre astruserie.
Lo scopo finale e la dirittura d’arrivo, per noi sarà
sempre lo sviluppo dell’Avicultura, intesa proprio nel
senso ampio e duplice della parola “coltura degli uccelli”
e “cultura degli uccelli”.
A chi non è pratico, di carte, leggi, domande, forniremo i
fac-simili della modulistica da compilare e a quali Enti
presentarla; a chi ancora, pigro o apatico, preferisce
attendere come un pullus, a becco aperto l’imbecco,
forniremo il sito di una grande Società di Servizi che, in
tutta Italia, agirà per l’interessato col semplice
rimborso delle spese vive sostenute.
Con l’augurio che questo scritto possa essere realmente
d’aiuto agli allevatori, riteniamo utile suddividerlo in
tre parti. Motivi di spazio ci obbligano ad essere
particolarmente concisi.
La prima parte tratterà di Legislazione e di come essa si
sia evoluta nel tempo; la seconda cercherà di interpretare
la Norma; la terza fornirà esempi pratici di domande
compilate per ottenere finalmente l’Autorizzazione.
Evoluzione della legislazione ambientale.
In principio erano solo Due Tavole.
Due tavole con pochi precetti. Soltanto dieci
comandamenti.
Regolavano tutto: la sottomissione all’Onnipotente, il
rispetto per i genitori, per la verità, per la proprietà,
per la donna.
Bastavano.
La società di quel tempo era semplice, eravamo agli
albori. L’ambiente era ancora trascurato, considerato
ostile.
Arrivò poi il Libro dei libri con l’uomo ancora dominatore
sulla natura. I rapporti, nel frattempo, divenivano sempre
più complessi, i gruppi sociali progredivano, si
frazionavano, nascevano sempre nuovi problemi,
s’imponevano accurate analisi e norme comportamentali
precise, cominciavano le complicazioni.
Venne il poderoso corpus del Diritto Romano su cui, ancora
oggi, si fonda la complessa e pignola legislazione
occidentale.
Le accurate leggi che si sono succedute, hanno tenuto
conto dell’evolversi dei rapporti umani e di quelli che
l’uomo instaura con l’ambiente che lo circonda.
La concezione giudaico-cristiana, con l’uomo al centro e
dominante su cose e animali, continuò ad influenzare, ma
andò via via modificandosi con l’apporto
induista-orientale, dell’uomo sacro quanto gli animali,
con gli animali degni compagni di viaggio, con la
questione se gli animali potessero avere un’anima, per
giungere infine ai giorni nostri ai cimiteri per animali.
Per cui l’ambiente e le “cose mobili” in esso presenti
hanno avuto sempre una attenzione particolare e per
restare nella concezione iniziale, latina, prettamente
occidentale, si cominciò innescando il concetto di Res
nullius, col quale si intendeva esprimere il principio
che le cose che non avevano un proprietario potevano
liberamente essere acquisite da chicchessia. Questo
concetto ha regolato da sempre l’acquisizione di piante e
animali che non avevano proprietari.
Dopo gli anni cinquanta del secolo appena passato, in
America ed in Europa, movimenti a difesa dell’ambiente,
della flora e della fauna, hanno contribuito a dare
maggiore impulso, in termini protezionistici, alla
modifica di quel concetto. Cominciò a maturare il nuovo
pensiero di Res communitatis ovvero che quelle
stesse cose che prima non avevano un proprietario, con
nessuno a vantare diritti, potevano essere considerate
invece bene collettivo, di tutti, della intera comunità.
La legislazione ambientale, prima in Inghilterra e nelle
Nazioni nord-europee, poi negli Stati meridionali da
sempre meno sensibili ai problemi naturalistici, si è
assestata su questa nuova corrente di pensiero.
Attualmente tutti gli appartenenti all’avifauna selvatica
europea (Indigeni) sono da considerare Patrimonio della
Collettività. Tutto ciò che non e’ Indigeno diventa
Esotico.
Le Leggi che sanciscono questi principi vanno ricercate:
- nelle disposizioni dettate dalla UE, a livello
comunitario ed europeo;
- nelle legislazioni nazionali;
- nelle leggi regionali, emanate sulla direttiva
nazionale.
Non e’ compito di questo scritto analizzare i
comportamenti dei nostri vicini europei. Diremo subito e
solo che stanno meglio di noi; alcune nazioni poi hanno
allentato o annullato le maglie restrittive per i più
comuni e numerosi uccelli d’allevamento, ammettendone il
possesso, l’esposizione, ecc. con la sola documentazione
di legittima provenienza domestica (Regno Unito, Olanda).
La nostra Legge Nazionale, quella che ci permette di
allevare uccelli domestici, identici a quelli che
comunemente possono essere anche osservati, selvatici, sul
nostro territorio e’ la n.157 dell’11 febbraio 1992.
Già anni addietro, nel 1988, in un articolo preparato per
Italia Ornitologica, titolato “Da Scilla a Cariddi” fummo
profetici.
Sono stati i diversi passati Consigli Federali,
succedutisi nel tempo a non afferrare il vero senso dei
cambiamenti e a centrare la questione.
Si insisteva a volere la FOI attaccata al carro del
Ministero dello Sport, da affiliare al CONI. Del resto si
diceva, ogni Mostra era una gara, ogni Esposizione alla
fine presentava dei vincitori da premiare. Le gare, da
sempre, andavano viste come una competizione sportiva. Si
gareggiava e si gareggia. Si pensava e si ragionava da
canaricoltori.
Fu questo tipo di ragionamento che ci portò fuori tema per
decenni, ritardando lo sviluppo di un intero comparto.
Da considerare che nella nostra Federazione i soli settori
interessati dalle restrizioni erano e sono gli Indigeni,
gli Esotici, gli Ibridi, gli Ondulati e Psittacidi.
Proprio quelle poche decine di esemplari che ancora oggi
sono palesemente in sofferenza espositiva.
I tempi sono migliorati, adesso trattiamo, come era
d’obbligo, col Ministero Agricoltura e Foreste. Le Leggi
restrittive però sono sempre presenti ed ancora
d’intralcio. Un altro prossimo bisticcio interpretativo
potrebbe nascere fra il considerarsi Ente non commerciale
o Onlus.
Nell’analizzare le norme che disciplinano l’allevamento
degli uccelli risulta conveniente iniziare da quelle in
vigore nel territorio ove si è residenti per poi, via via,
allargare i concetti, e interessarsi sempre più alle norme
nazionali, europee, mondiali.
Iniziamo pertanto ad osservare la Legge della Regione
Sicilia, non tanto per accettare l’invito di J. Wolfang
Goethe: “Senza veder la Sicilia , non ci si può fare
un’idea dell’Italia. E’ in Sicilia che si trova la chiave
di tutto.” (Viaggio in Italia – 1786/1788) ma perché vi
siamo residenti, in quel di Catania. Poi scruteremo quella
Nazionale, ovvero tratteremo quelle leggi che
impropriamente vengon dette “sulla detenzione”.
Il primo impatto, pertanto, lo avremo con questa orribile
parola: detenzione.
E’ il nostro Codice Civile che dà adito ad usarla; nel
libro terzo si ha la distinzione fra “detenzione”,
“possesso”, “proprietà”.
Noi allevatori ci dobbiamo considerare “detentori”,
“possessori” o “proprietari” degli uccelli che nascono,
vivono e muoiono nei nostri allevamenti?
Ci vengono in aiuto alcuni articoli sui diritti reali
(sulle cose). L’art. 1140 definisce “possessore” chi ha il
potere sulla cosa, “detentore” chi non ha il potere sulla
cosa pur avendo la cosa stessa; l’art.832 definisce
“proprietario” chi ha il diritto di godere e disporre
della cosa in modo pieno ed esclusivo.
Così chi “detiene” può essere temporaneamente o anche in
via duratura possessore mentre non e’ proprietario, chi
“possiede” può essere detentore ed anche proprietario, chi
e’ “proprietario” gode e dispone della cosa pienamente
senza che altri possa vantare lo stesso diritto.
Ovviamente la proprietà può essere acquisita o ceduta come
anche la detenzione può mutare in possesso e proprietà.
Premesso quanto sopra si può parlare di leggi sulla
detenzione di uccelli?
Siamo “detentori”?
No! Noi non “deteniamo”, siamo proprietari, pieni ed
esclusivi, dei nostri uccelli, nati domestici nei nostri
allevamenti!
Si potrebbe parlare di detenzione per altre fattispecie:
nel caso l’allevatore, su sua richiesta, ricevesse il
permesso di ospitare (detenere) uccelli selvatici
provenienti, ad esempio, da un osservatorio ornitologico,
a fini riproduttivi, per acquisire uccelli in linea
domestica. Intendiamo dire: se una stazione ornitologica
d’inanellamento, riceve da una associazione (allevatore),
richiesta di poter allevare una determinata specie
selvatica protetta, sempre per esempio, una coppia di
Cannaiole (Acrocefalus scirpaceus). La stazione
inanellante fra le tante Cannaiole inanellate potrebbe
prelevare per l’Associazione richiedente quella coppia
prescelta. L’associazione o l’allevatore sarebbe, in
questo caso, autorizzato a “detenere” (non a esserne
proprietario) quegli esemplari a scopo riproduttivo. Le
nuove nascite, sarebbero di proprietà dell’Associazione (o
dell’allevatore) e da quel momento si avrebbe in carico
una nuova specie che col tempo (seconda-terza generazione)
sarebbe a tutti gli effetti domestica ed acquisita in
avicoltura. La coppia selvatica progenitrice, alla fine,
potrebbe essere reimmessa in natura, con nessun danno
numerico, ma solo con vantaggi per tutti (per gli
allevatori che hanno in allevamento una nuova specie – per
la Stazione Scientifica che oltre al compito preminente ne
ha assolto uno nuovo a costo zero o vantaggiosamente da
stabilire – con la Natura che ha ricevuto in restituzione
quanto provvisoriamente sottratto); malauguratamente, nel
programma riproduttivo, potrebbe sopravvenire la morte, ma
in natura, pochi individui che inciampano non fanno danni.
Nel Galles, pochi anni addietro, circolò un Pettirosso
albino; in Lombardia, nello stesso periodo, una Capinera
candida incappò, per essere inanellata e rilasciata, nelle
reti di un Osservatorio Ornitologico. Ebbene, con quell’abito,
nell’ambiente naturale avranno fatto presto una brutta
fine, mentre in un ufficiale allevamento amatoriale,
sarebbero stati i capostipiti di ceppi mutati domestici.
L’art. 820, per concludere questa prima parte, disciplina
poi i frutti (le nuove nascite – i parti degli animali)
che provengono dalla cosa (detenuta o posseduta) e una
volta separati fanno parte della proprietà.
Consiglieremmo pertanto di non parlare più di leggi sulla
detenzione bensì di norme sull’allevamento di uccelli
domestici. Solo per le specie selvatiche prelevate
dall’ambiente naturale e concesse in allevamento ad
allevatori esperti, nominativamente designati, si potrebbe
parlare di detenzione e di autorizzazione a detenere e
naturalmente non ci risulta che negli allevamenti
amatoriali siciliani, a tutt’oggi, vi siano specie
selvatiche ufficialmente catturate, regolarmente cedute e
quindi detenute.
Interpretazione ed analisi
Con questa seconda parte iniziamo il rosario di articoli
che interessano il settore dell’allevamento amatoriale.
Per sgombrare subito il campo da successive confusioni (gia’
tante, dalle telefonate ed e-mail che riceviamo) diremo
subito che l’argomento va’ suddiviso in due grandi aree
legislative:
1) l’area regionale/nazionale/europea le cui norme
obbligano chi alleva Indigeni e Ibridi (con almeno un
parentale indigeno);
2) l’area CITES (mondiale) le cui disposizioni riguardano
solo ed esclusivamente chi alleva Esotici, Ibridi (con
almeno un parentale esotico), Pappagalli, Falchi ed altri
indigeni, tutti di grossa taglia (scrupolosamente elencati
in liste che prendono il nome di allegati: A – B – C -
VIII).
Iniziamo dalla prima, precisando che, ogni legge
regionale, avendo come direttiva, quella nazionale, che
vien detta Legge Quadro, non puo’ che essere migliorativa.
Il fatto che le diciannove nostre regioni abbiano
legiferato autonomamente contribuendo ad una vera e
propria deregulation della materia, puo’ aver creato
confusione, ma basta conoscere la norma per adeguarvisi e
rispettarla.
In effetti, il nostro Parlamento sta affrontando (gennaio
2003) una serie di riforme. Un vero disegno di legge sulla
devolution – prevede il trasferimento alle Regioni di
competenze esclusive in materia di scuola, sanita’,
polizia locale – dovrebbe interessare in futuro anche
questo tipo di leggi che riguardano gli ornicoltori.
Entreranno in vigore nel 2003, un ramo del Parlamento ha
gia’ dato l’OK, l’altro lo dara’ a breve.
Non siamo contrari: ogni regione ha un proprio patrimonio
culturale da custodire gelosamente e da tramandare. In
Sicilia, roccoli e brescianelle, sono sconosciuti, non
sono mai esistiti; in Lombardia, in Toscana, in Friuli,
nel Veneto, esiste una tradizione che si perde nei secoli.
La Legge deve tener conto di queste diversita’.
Premesso che buone leggi generano corretti comportamenti e
disciplinano rispettosi cittadini, considerato che ogni
nuova legge abbisogna, nel tempo, modificazioni ed
integrazioni, si spera almeno che tutte queste leggi
regionali siano armoniche e non accada che un allevatore
della Regione Basilicata, in regola con le leggi della sua
Terra, esponendo in Emilia-Romagna o in Belgio, possa
diventare fuorilegge, per il mancato collegamento della
sua normativa con quelle altre che disciplinano
l’identica tenuta d’uccelli nel resto d’Italia ed Europa.
Senza pertanto fare confusione fra le leggi
Nazionali/Regionali/Europee e la normativa CITES diciamo
ancora che un allevatore (in pochi casi che vedremo) puo’
soggiacere alle disposizioni di entrambe, con doppi
adempimenti, mentre nella normalita’, secondo cosa alleva,
o soggiace all’una o all’altra norma.
Iniziamo dai dispositivi dell’area
Nazionale/Regionale/Europea.
Interessa esclusivamente chi alleva Indigeni (Uccelli
Europei).
La Legge Nazionale (Legge-quadro) ancora in vigore e’ la n.157
dell’11 febbraio 1992; da’ le direttive; tutte le leggi
regionali si rifanno ad essa. Le Regioni vengono delegate
ad autorizzare gli allevatori richiedenti.
Prendiamo ad esempio, per commentarla, la legge della
Regione Sicilia, le restanti regioni hanno legiferato in
maniera similare, rifacendosi sempre alla n.157; l’analisi
di una, puo’ contribuire a capirle tutte e a comprenderne
la ratio.
Laddove qualche lettore, vorra’ porre quesiti specifici,
su leggi di altre Regioni, saremo pronti ad analizzarli ed
interpretarli, secondo il nostro intendere, mentre ci
scusiamo di non poter commentare tutte le diciannove
restanti leggi regionali. Non poche pagine di una rivista
basterebbero.
Entriamo pertanto nel vivo.
Gia’ il titolo: Salvaguardia della Fauna Selvatica e
Disciplina dell’Attivita’ Venatoria, della Legge 1.9.1997
n.33, ci fa capire, che noi allevatori di avifauna
domestica, non abbiamo una nostra specifica legge, emanata
per la nostra categoria, siamo costretti a rispettare una
normativa che solo all’ultimo momento s’interesso’ di
allevamento (vedremo quale tipo) poiche’ nel disegno di
legge del 21.5.97 prot.n.1870 non si parla per niente di
allevamenti di uccelli ornamentali e di allevatori per
diletto. Quel disegno andava a modificare la precedente
Legge 30 marzo 1981, n.37 (sulla caccia).
La nuova legge siciliana, nella preparazione e nella
stesura finale fu e resto’ sempre una norma a carattere
venatorio, fino ad oggi si indirizza principalmente a tale
attivita’ ed a tutti gli allevamenti che interessano tale
attivita’. Tutti gli allevatori di piccoli uccelli
domestici erano grandi sconosciuti. La Federazione
Ornicoltori Italiani esistente per Decreto Presidenziale,
sin dal 1949, molto tempo prima che altre organizzazioni
similari prendessero piede, sul territorio nazionale, era,
incredibilmente, una grande sconosciuta; “Italia
Ornitologica” la Rivista della Federazione altrettanto
ignota e assente.
Come mai, quella legge, resto’ finalizzata ai cacciatori?
Perche’ anche le modifiche dell’ultimo momento, prima
della pubblicazione, non furono risolutive, vennero
aggiunti:
- un solo rigo al comma 2 dell’art.1: “… e delle attivita’
di allevamento, anche a scopo amatoriale”;
- un solo comma, il 9, all’art.38 “ L’Assessore regionale
per l’agricoltura e le foreste autorizza con proprio
decreto l’allevamento di fauna selvatica autoctona a scopo
amatoriale ed ornamentale, di cui all’art.17 della legge
11 febbraio 1992 n.157. Le superfici e le strutture da
destinare a tale tipo di allevamento devono essere
adeguate alle esigenze delle specie che si intendono
allevare. Il comparto sara’ normato dal disciplinare
adottato dall’Assessore per l’agricoltura e le foreste …;
ben misera cosa. C’era d’attendere il disciplinare sopra
menzionato, che venne in data 30.06.98 col n.2313 e
pubblicato nella G.U.R.S. in data 26.09.98.
Siamo sempre più convinti che questa legge debba essere
modificata. Vero e’ che nel disciplinare si legge che gli
allevatori iscritti alla FOI sono autorizzati ad
inanellare coi propri anelli secondo le disposizioni della
Commissione Tecnica Nazionale; ma a parte queste poche
righe non si parla più di allevatori di uccelli amatoriali
ed ornamentali ma di allevatori di selvaggina. Ed e’
questo qui pro quo che ha causato enormi danni alla nostra
categoria; questa norma sta portando solo incomprensioni e
inutili perdite di tempo a tutti (funzionari, allevatori).
Sta ritardando lo sviluppo dell’Ornicoltura.
Dalla lettura della norma appare chiarissimo che e’
diretta a disciplinare il comparto venatorio.
Si parla di avifauna selvatica, di selvaggina, di centri
privati di produzione di selvaggina, di allevamenti
destinati a produrre esemplari di avifauna selvatica sia
allo stato naturale sia in cattivita' a fini di
ripopolamento, di ettari di terreno, di certificati
catastali, di atti di proprieta’ o disponibilita’.
Qualcuno stara’ gia’ pensando: ma tutti questi argomenti,
a noi allevatori interessano? Certamente vi saranno
allevatori di Cicogne, di Fenicotteri o di Germani reali
che dovranno dichiarare le enormi voliere o gli ampi spazi
recintati. L’inghippo sta proprio nel fatto che anche i
nostri Verdoni ancestrali domestici e gli altri più comuni
Indigeni d’allevamento si presentano identici agli
esemplari della avifauna selvatica in stato di naturale
liberta’ nel territorio. Come fare a capire che i nostri
Verdoni domestici non hanno niente a che vedere coi
Verdoni presenti liberi nel territorio? Per i Germani
reali, presenti nel laghetto dei giardini pubblici, e’
facile: non sono selvatiche, bensì domestiche Anatre
germanate. Dobbiamo cambiare il nome ai nostri Verdoni?
Chiamarli Verdonati?
Invece l’aiuto dovrebbe venire dallo stesso Legislatore,
che modificando l’art.2, della Legge Siciliana, dopo:
a) specie particolarmente protette;
b) specie protette;
c) specie che possono costituire oggetto di attivita’
venatoria;
dovrebbe inserire:
d) specie domestiche, amatoriali ed ornamentali,
d’allevamento, con habitus da avifauna autoctona.
Ed ancora dovrebbe:
- lasciare il maggior rigore per le specie sub a);
- accettare denunce annuali per le specie sub b), con
riepilogo annuale generale per nascite, cessioni, morti,
furti, ecc. Se, come prevedibile, questo tipo di
allevamento avra’ maggiori proseliti, le denunce (con
l’attuale obbligo) ingolferebbero i lavori dei Funzionari
addetti e le tasche degli allevatori per ogni raccomandata
o fax da inoltrare; per adesso il disciplinare nel fissare
i termini prescrive di comunicare immediatamente furti,
fughe o scomparse (anche morti?) mentre dimentica le
nascite (da denunciare indirettamente laddove, in altra
parte, recita: “nel caso di volatili… e’ sufficiente
contrassegnare gli stessi con l’anello
inamovibile…provvedendo a darne comunicazione” (alla
nascita! entro? ancora immediatamente?);
- prevedere l’allevamento di tutte le specie cacciabili
sub c); strana legge se permettesse che un uccello
potrebbe essere cacciato, quindi ucciso, ma non allevato,
anche se prelevato vivo, leggermente ferito;
- rendere totalmente libero da orpelli, l’allevamento di
tutte le specie, di proprieta’ dell’allevatore,
contrassegnati da anello regolamentare, sub d).
Per fare una similitudine col mondo dell’archeologia: il
massimo rigore e controllo per il vaso greco, antico,
prezioso ed originale. Nessuna attenzione per tutte le
imitazioni che in serie si vedono dappertutto e sempre più
numerosi in quanto richiesti. Quindi per tornare al nostro
mondo, molta differenza fra chi alleva Martin pescatori o
Gruccioni e chi si diletta con Cardellini, Verzellini che
a decine di migliaia sono presenti nei nostri allevamenti
e cosi comuni e numerosi anche in natura che nidificano
anche nei gerani appesi ai balconi di casa e se sono da
proteggere e tutelare lo si fa con una rete a maglie
larghe per impedire che Gazze e Taccole possano predare i
pullus. Concludiamo pertanto questa breve analisi della
Legge regionale siciliana che nel complesso, per noi
allevatori, non e’ una buona legge. Rappresenta un
ostacolo alla coltura ed alla cultura dell’allevare e del
riprodurre. Non ha subito modificazioni, integrazioni; e’
rimasta tale e quale alla prima pubblicazione, senza
circolari, chiarimenti, in poche parole non si e’ evoluta,
alla pari di quelle leggi che non interessano che pochi
individui. Noi sappiamo che non e’ cosi, i destinatari
sono molto numerosi.
Non potendoci soffermare sulle restanti diciotto altre
Leggi Regionali diciamo soltanto che sono tutte sulla
stessa falsariga della Legge siciliana e tutte facenti
capo a quella Quadro Nazionale precedentemente menzionata,
quindi similari per interpretazione ed analisi.
Ci addentriamo adesso, sempre brevemente, nella seconda
area legislativa di cui dicevamo all’inizio di questa
seconda parte, ovvero nella CITES, che interessa i nostri
allevatori di Esotici, di Ibridi (con parentali esotici),
di Pappagalli; di Indigeni di grossa mole, nonche’ Falchi,
Oche e Fagiani bisognosi di maggior tutela.
Il nostro avicoltore, a seconda delle specie allevate deve
porre attenzione alla Legge cui soggiace:
- e’ un allevatore di Verdoni? Deve attenzionare la Legge
Regionale; la CITES non lo riguarda!
- alleva Cardinalini del Venezuela? Allora e’ la CITES che
deve essere attivata; la Legge Regionale non lo tocca!
- riproduce sia Verdoni che Cardinalini del Venezuela?
Bene! Separatamente deve adempiere alle due normative! Per
gli Indigeni (Verdoni) deve ottemperare agli obblighi
della Legge Regionale; per gli Esotici (Cardinalini del
Venezuela) deve rispettare gli obblighi imposti dalla
CITES.
Certo per molti allevatori non sara’ semplice!
La confusione potrebbe aumentare allorquando alleva quei
soli due Indigeni (Columbidi) – tralasciamo i Falconiformi
- che sono tutelati, sia dalla CITES, (addirittura in
allegato “A”), come anche dalla Legge Regionale/Nazionale:
1) Piccione selvatico (Columba livia);
2) Tortora selvatica (Streptopelia turtur);
Per queste due specie e’ necessario sottostare sia alla
legge regionale che a quella CITES; un doppio adempimento.
La confusione aumenta ancora, quando va a leggersi, che la
Tortora selvatica:
- e’ specie cacciabile, per il calendario venatorio
siciliano;
- va denunciata, se allevata, alla Ripartizione Faunistico/venatoria
della provincia di residenza per ottemperare alle norme
regionali/nazionali con la idonea modulistica e iscritta
nell’apposito registro (ma non era cacciabile?);
- va denunciata, anche e principalmente, al Corpo
Forestale dello Stato, per essere inclusa nell’allegato
“A” delle norme CITES, con tutt’altra autonoma modulistica
ed iscritta in altro diverso registro (ma non era
sacrificabile?).
E’ il caos totale. Una duplicazione di inutili
adempimenti.
Eppure le Norme CITES e la Convenzione di Washington, per
indirizzarsi ad una platea più vasta, globale, sono
continuamente aggiornate.
Ripetutamente nel tempo si leggono comunicati, circolari,
precisazioni, con un lessico più accorto e scientifico.
Anche la vigilanza demandata al Corpo Forestale dello
Stato, viene svolta egregiamente.
Il contesto e’ maggiormente funzionale. Qua si che siamo
in presenza di una legge viva, operante, aggiornata,
rispettosa nel tener conto degli enormi interessi
economici che gravitano attorno al commercio di animali
(grandi pappagalli - falchi) e piante (cactus) minacciate
di pericoli vari in natura, ma senza temporeggiare con la
riduzione e l’annullamento di adempimenti laddove e’
scientificamente dimostrato e visibile agli occhi di tutti
che alcune specie, per lo sviluppo del loro allevamento
domestico e la loro riproduzione artificiale, evolvendosi
numericamente non hanno più bisogno di tutela. E’ il caso
del Cardinalino del Venezuela, del Padda, del Bavetta.
Al riguardo, senza andare molto indietro nel tempo, vanno
attentamente lette le ultime due circolari CITES di fine
anno 2002 la n.35 e la n.38, in special modo per quelle
specie che “siano destinate a scopi di allevamento o
riproduzione, dei quali la conservazione delle specie in
questione trarra’ beneficio” e “per non limitare
l’utilizzo delle pratiche di allevamento” e di conseguenza
“consentire di ridurre l’onere degli adempimenti
amministrativi a carico degli allevatori”.
In particolare la circolare n.38 da’ disposizioni di una
prima, precisa separazione fra uccelli presenti in
Allegato “A” (maggiormente protetti) e specie presenti in
Allegato “B” (abbondantemente e comunemente allevate e
riprodotte).
Per le specie:
- elencate in Allegato “A”, l’allevatore, per ogni nuova
nascita, deve compilare una scheda e presentarla al
servizio Certificazione CITES; a titolo esemplificativo le
specie (di maggior interesse aviculturale) elencate in
allegato “A” (maggior rigore) sono: alcuni Ciconiformi
(Cicogne-Fenicotteri), diversi Anseriformi (Anatre-Oche),
quasi tutti i Falconiformi (Falchi-Aquile-Avvoltoi), molti
Galliformi (Fagiani-Pernici), parecchi Columbiformi
(Tortore e Colombe), quasi tutti gli Psittaciformi, e fra
i tanti Passeriformi che maggiormente interessano la
categoria degli allevatori riscontriamo che qualche
uccello prima in allegato “A” e’ stato “degradato” in
Allegato “B”; fra i Columbidi la Columba livia
(Piccione selvatico) dall’anno scorso e’ passato in
allegato “B” mentre e’ rimasta (!) in Allegato “A”
Streptopelia turtur (Tortora selvatica), proprio la
Tortora Europea cacciabile per la Legge Regionale prima
menzionata.
- elencate in Allegato “B”, l’allevatore deve
semplicemente continuare a produrre denuncia di nascita/e,
essendo questa, come precisato con la circolare, prova
sufficiente per l’acquisizione domestica e per la
eventuale cessione, movimentazione, esposizione al
pubblico. Sempre a titolo esemplificativo, e stavolta
entrando più nello specifico precisiamo che le specie di
comune interesse per le quali non e’ più necessario
possedere il registro vidimato ma semplicemente procedere
alla denuncia di nascita, cessione, morte sono
categoricamente:
1) Carduelis cucullata (Cardinalino del Venezuela o
Cardellino Rosso);
2) Carduelis yarrelli (Lucherino di Yarrel o
Cardellino di Yarrel);
3) Padda oryzivora (Padda);
4) Poephila cincta (Diamante bavetta);
5) Gracula religiosa (Merlo indiano);
6) Leiothrix argentauris (Mesia o Usignolo orecchie
argentate;
7) Leiothrix lutea (Usignolo del Giappone).
Per queste sette specie di comune allevamento si
ribadisce, parlando di CITES, che e’ necessaria solo:
- la Denuncia di nascita/e per chi, gia’ autorizzato,
procede alla riproduzione;
- la Denuncia di cessione per chi, gia’ autorizzato, li
cede;
- la Denuncia di morte, di fuga o di sottrazione per chi,
gia’ autorizzato, subisce questi eventi;
- la Denuncia di Acquisizione, per chi, non autorizzato,
li inizia ad avere nel proprio allevamento (con regolare
Denuncia di cessione di altro allevatore) e che con
entrambi tali Atti inizia la procedura per essere
autorizzato.
In definitiva atti semplici inviabili via Fax, via e-mail,
via Raccomandata, al Corpo Forestale dello Stato che
procedera’ ad acquisire il documento ed a autorizzare.
Concludiamo pertanto questa seconda parte di analisi
normativa precisando ancora di non fare confusione fra:
- la Legge Nazionale e le varie Leggi Regionali che
interessano esclusivamente Indigeni protetti,
scrupolosamente indicati, per i quali e’ sempre necessario
avere un Registro di Carico/Scarico vidimato e rilasciato
dalla locale Ripartizione Faunistica o altro Ufficio
preposto ove porre in carico i soggetti entrati o nati e
in diminuzione i soggetti usciti o ceduti;
- la Legge CITES che regolamenta in diverso modo Uccelli
nominativamente designati:
a) in Allegato “A” per i quali e’ necessario avere
Registro di carico (nascita – acquisizione) e scarico
(morte – furto – cessione) i cui incrementi e/o decrementi
avvengono tramite regolari Denunce e Schede al Corpo
Forestale;
b) in Allegato “B” per i quali e’ obbligatorio compilare
il solo modulo denunciante l’entrata o l’uscita
dall’allevamento (sempre al Corpo Forestale), per quelle
sette specie più sopra menzionate, senza alcun obbligo di
tenuta del Registro.
Le specie che passano dall’Allegato “A” (Denuncia e
Registro), all’Allegato “B” (solo Denuncia, senza
Registro), in futuro saranno sempre più numerose, man mano
che gli allevamenti produrranno più novelli; l’anno scorso
sono stati trasferiti Columba livia e Carduelis
cucullata, altri ne seguiranno.
Nella terza ed ultima parte, procederemo, per finire, ad
individuare gli uffici preposti alla ricezione delle
denunce, ad analizzare la modulistica occorrente ed a
fornire esemplificazioni in merito all’osservanza delle
Leggi delle due aree di cui in premessa.
Modulistica – Autorizzazioni - Enti Preposti
Completiamo, con questa terza ed ultima parte, la breve
disamina della modulistica menzionata precedentemente.
Moduli e domande saranno indispensabili basi di partenza e
d’aiuto, agli allevatori di avifauna domestica, per le
corrette comunicazioni fra Amatore ed Ente. Vi sara’ uno
scambio di moduli di diverso tipo per acquisizioni,
riproduzioni, incrementi, decrementi. Le stesse norme,
precedentemente menzionate, dispongono in merito agli Enti
ed alla modulistica da approntare sia dal richiedente sia
dall’autorizzante.
Per questi argomenti pratici e di facile comprensione, non
bisogna fare la solita confusione fra:
- Domande e modelli da predisporre per essere autorizzati
ad allevare e riprodurre soggetti che sottostanno alle
Leggi Nazionali/Regionali;
- Domande e modelli da utilizzare per essere in regola con
l’allevamento e la riproduzione degli esemplari soggetti
alla normativa Cites.
Appare evidente, che anche per quanto riguarda le “carte”
da riempire le due aree legislative sono completamente
autonome e diverse.
Iniziamo con gli obblighi da adempiere verso il settore
Nazionale/Regionale.
Deve esserci un inizio: l’allevatore che non ha mai
allevato Indigeni sottoposti a tutela si trova in un
preciso momento a non avere ne’ Uccelli ne’
autorizzazione. Si configura, inizialmente, con una
similitudine, come il potenziale guidatore che non
possiede ne’ l’autovettura ne’ tantomeno la patente che lo
autorizzi alla guida. Per essere in una condizione di
completezza deve possedere entrambe le cose. Se ha la sola
autovettura (senza avere la patente) non puo’
assolutamente guidare, se invece ha l’autorizzazione alla
guida ma non l’autovettura deve attendere o procedere
nella scelta dell’automezzo.
Al pari, l’allevatore che decide (pur non possedendoli) di
allevare Indigeni tutelati deve procedere per primo
adempimento a richiedere l’Autorizzazione. A chi
indirizzarsi?
In ogni capoluogo di provincia, esistono le Ripartizioni
Faunistico-venatorie. Se di difficile rinvenimento un
primo passo puo’ essere fatto presso il proprio Comune di
appartenenza, chiedendo lumi all’Ufficio Caccia e Pesca
che sicuramente sapra’ indirizzare il richiedente
l’autorizzazione.
Quindi, sia l’allevatore che non possiede ancora gli
Indigeni per i quali vuole essere autorizzato, come anche
l’amatore che li ha ricevuti con certificato di legittima
provenienza, debbono attivarsi per essere autorizzati.
La Richiesta di Autorizzazione (allegato n.1) va
indirizzata alla Ripartizione Faunistico-venatoria del
capoluogo di provincia di appartenenza.
Presentata la domanda, si deve attendere la preavvisata
visita ispettiva (della Ripartizione) entro i 40 gg
successivi alla presentazione, quindi se non sono
richieste integrazioni, la pratica viene trasmessa
all’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste che entro
90 gg. provvede alla concessione dell’autorizzazione.
La Ripartizione provvedera’ a vidimare e consegnare
all’allevatore autorizzato un registro ove porre in carico
gli esemplari in aumento (nascite, acquisizioni, ecc.) ed
in iscarico i soggetti in diminuzione (morti, cessioni,
furti, ecc.).
Il registro si presenta estremamente semplice nella
compilazione (allegato n.2).
Ogni nuova acquisizione (nascita, ecc.) sara’ comunicata
alla Ripartizione (allegato n.3) come anche tutte le
cessioni (morti, furti, permute (allegato n.3).
Niente pertanto di trascendentale e di difficile. Basta
seguire la norma ed i consigli del Funzionario della
Ripartizione. Qualche intoppo puo’ succedere e causare
ritardi. Eventuali accanimenti burocratici sono
disciplinati dalle norme sulla trasparenza nei rapporti
fra la Pubblica Amministrazione concedente ed il Cittadino
richiedente.
L’Allevatore autorizzato, una volta a regime, compilera’
sempre gli stessi modelli, secondo l’evento, senza
difficolta’ alcuna.
A margine ed a completamento della Normativa
Regionale/Nazionale rimarchiamo la necessita’ di modifica
della stessa, come precisato nella seconda parte, e ci
stiamo attivando con un Disegno di Legge (Regionale) per
essere d’aiuto e di sprone con articoli precisi e
puntuali.
Passiamo adesso alla modulistica CITES. La casistica e’
diversa a seconda del richiedente (allevatore,
commerciante, ecc.) e del tipo di uccelli da allevare
(inclusi in allegati diversi A, B, ecc.) .
Anche in questa normativa l’inizio e’ dato dall’acquisto o
acquisizione di uccelli di legittima provenienza.
L’allevatore, nell’acquisire uccelli CITES, accompagnati
dalla Dichiarazione di cessione (allegato n.4) redatta dal
cedente, deve subito attivarsi per la richiesta del
regolamentare Registro (art.2 comma 1 – Decreto
08.01.2002) ove porre in carico i soggetti. La richiesta
(allegato n.5) va fatta al Corpo Forestale della Regione
di appartenenza, ove opera un Servizio Certificazione
Cites, facendo attenzione a segnare il tipo di registro
richiesto.
Anche in ogni aeroporto esistono uffici distaccati per
eventuali chiarimenti. Il servizio e’ efficiente.
Ricevuta la richiesta, il Servizio CITES provvedera’ a
rilasciare un Registro di carico/scarico, vidimato in ogni
pagina, che servira’ per le acquisizioni (iniziali e
successive) come anche per le cessioni.
Il Registro CITES sara’ in aggiunta, e quasi una
duplicazione, per l’allevatore che oltre ad avere uccelli
CITES possiede e movimenta anche uccelli regolamentati
dalla Legge Regionale/Nazionale.
Ogni allevatore per ogni nuova acquisizione deve porsi la
seguente domanda: l’uccello che sta entrando nel mio
allevamento e’ un Uccello CITES? Se la risposta e’
positiva va annotato in carico nel Registro Cites; se
invece appartiene all’elenco dell’Avifauna
nazionale/regionale protetta deve essere posto in carico
nell’altro Registro della Ripartizione
Faunistico-venatoria. Se invece non e’ elencato nell’uno
ne’ tantomeno nell’altro elenco vuol dire che e’ un
uccello di libero allevamento, che non sottosta’ a norme
protezionistiche
Anche con questa seconda normativa di tutela e
salvaguardia, una volta a regime, sara’ facile continuare
con le registrazioni che debbono naturalmente interessare
anche le nuove nascite (che incrementano numericamente il
parco uccelli) e che vanno denunciati (allegato n.6).
Pertanto, nell’avviarci alla conclusione e riepilogando,
ogni allevatore deve essere in possesso:
a) dell’Elenco degli Uccelli appartenenti alla Fauna
Selvatica Italiana protetti dalla Legge 157/ 92 per
adempiere alla normativa Regionale/Nazionale; disponibile
presso la Ripartizione Faunistico-venatoria di appartenza;
b) dell’Elenco dettagliato degli esemplari di specie CITES
– AVES (Uccelli) per ottemperare alle norme CITES;
disponibile presso il Servizio CITES del Corpo Forestale
dello Stato;
in alternativa, entrambi, facilmente rintracciabili via
internet, in vari siti Web specializzati fra i quali il
nostro www.birdsplanet.3000.it – legislazione;
c) delle dichiarazioni degli uccelli in entrata (legittima
provenienza) facenti parte dell’elenco sub a) che andranno
ad incrementare il Registro vidimato dalla Ripartizione;
d) delle dichiarazioni degli uccelli in entrata (legittima
provenienza) facenti parte dell’elenco sub b) che andranno
ad incrementare il Registro vidimato dal Servizio CITES;
e) del Registro vidimato dalla Ripartizione;
f) del Registro vidimato dal Servizio CITES;
g) delle dichiarazioni di cessione valevoli per la
Ripartizione e che andranno a decrementare il parco
uccelli posseduto;
h) delle dichiarazioni di cessione valevoli per la CITES e
che andranno ad decrementare il parco uccelli posseduto;
i) delle dichiarazioni delle nascite inviate alla
Ripartizione e annotate in aumento nel Registro
Nazionale/Regionale;
j) delle dichiarazioni delle nascite inviate al Servizio
CITES e annotate in aumento nel Registro fornito dalla
CITES.
Naturalmente tali adempimenti sono da assolvere in toto,
come elencati, da parte di chi alleva uccelli appartenenti
ai due settori interessati, mentre chi colleziona e
riproduce solo uccelli CITES terra’ conto soltanto delle
norme per tale adempimento (b + d + f + h + j) e viceversa
(a + c + e + g + i) per gli amatori di uccelli nazionali.
Chi si confonde o non e’ aduso a moduli e domande puo’
rivolgersi a societa’ di servizi che anche senza
specializzazione o specifica conoscenza possono aiutare
l’allevatore a districarsi fra questi innumerevoli
adempimenti. Una di esse, specializzata in legislazione e
contabilita’ silvo-pastorale, agricoltura, ambiente,
agri-faunismo, che potrebbe essere contattata via e-mail
risulta essere: pmaiuscola@virgilio.it.
L’allevatore paziente, arrivati alla conclusione, avra’
capito che siamo in presenza di una precisa duplicazione
di adempimenti. Pressocche’ identici.
In definitiva vorremmo consigliare di unificare la
modulistica verso quella CITES, e laddove una specie deve
essere denunciata per entrambe le normative, una doppia
copia dello stesso modello sarebbe comodo e utile a tutti;
il destinatario verrebbe subito individuato, barrando
apposito riquadro. Anche il Registro potrebbe essere unico
secondo il modello CITES aggiungendo qualche finca per gli
uccelli NON CITES.
Sara’ cosi facile, nei casi di assolvimento e d’obbligo ad
entrambe le normative, caricare e scaricare in prosieguo
sia ucceli CITES che uccelli nazionali nelle rispettive
finche.
Il nostro augurio finale, arrivati veramente alla
conclusione, e’ che questo breve lavoro possa essere
d’aiuto a quanti si cimentano con specie difficili,
protette e tutelate.
Che queste specie dal faticoso allevamento diventino
sempre più comuni e facilmente riproducibili; perche’ il
fine ultimo, a nostro avviso, dell’allevare e’ il
riprodurre.
Riprodurre e’ più difficile del semplice allevare, e da
una maggiore giustificazione alle autorizzazioni trattate,
ma stiamo entrando in un altro argomento, certamente più
interessante, che non l’analisi di aride leggi e noiosi
articoli. Ed e’ per tale motivo che abbandoniamo e
concludiamo questo lavoro, per tornare quanto prima a
trattare di allevamento e riproduzione. Certamente più
piacevole e comprensibile.
IV parte aggiuntiva, sul numero 5 - ALCEDO 2003
Sono lusingato dall'interesse suscitato dal lungo articolo
sulla Normativa Nazionale e Sovranazionale circa
l'allevamento di Specie soggette a tutela.
Il lavoro, inizialmente impostato per un'unica emissione
di qualche paginetta, avrebbe detto poco.
E' stato pertanto ampliato e pubblicato in tre parti per
permettere una più ampia disamina e dissertazione.
Anche dopo l'ampliamento e' stato detto, si spera, almeno
il minimo indispensabile e ciò ha comportato l'impegno e
la suddivisione in tre puntate. L'argomento trattato
merita ben maggiore spazio, non come articolo da Rivista
bensì come Monografia da pubblicare autonomamente e
separatamente.
Il tasto toccato e' stato ed e' caldo e dolorante.
Senza attendere la terza parte finale e conclusiva, già
con la pubblicazione della seconda parte, in redazione ed
al sottoscritto, sono iniziate a pervenire lettere dal più
disparato tenore. Qualcuno e' rimasto con "l'amaro in
bocca", qualche altro ha considerato "poche le
informazioni presenti" e "soprattutto non corrette", altri
ancora chiede "un tempestivo articolo di correzione".
Anche il Corpo Forestale dello Stato ha inviato missiva,
invitando la Direzione a chiedere rettifica a quanto
asserito circa il Registro di Detenzione per le specie
menzionate in Allegato "B".
Adesso (primi di agosto) con l'arrivo del numero 4 della
Rivista Alcedo e la pubblicazione della terza parte,
conclusiva, dell'articolo, dovrebbero arrivare altre
precisazioni, lamentele, richieste di correzioni,
puntualizzazioni su dimenticanze, ecc.ecc.
Invece di attendere, rispondo subito e prontamente,
riservandomi di continuare a farlo anche per gli eventuali
arrivi riferiti alla terza parte.
Non senza prima ringraziare la Direzione della Rivista per
lo spazio concesso che intendo usufruire sotto forma di
altra parte aggiuntiva e conclusiva a quanto
precedentemente detto, esclusivamente trattando, questa
volta, di CITES, poiché tutte le comunicazioni pervenute
riguardano tale normativa.
Premessa.
I destinatari della Norma sono così disparati
(commercianti, allevatori, Istituti Scientifici, Circhi,
ecc.) e gli animali e le piante soggette a tutela tanto
numerosi che nel labirinto di questa normativa e'
necessario un "filo d'Arianna" per venirne fuori.
Le difficoltà non sono solo nostre. Le circolari che
dovrebbero chiarire (n. 35/2002), sono prontamente
superate ed integrate da successive circolari esplicative
(n. 38/2002); e' un chiaro segno della difficoltà
interpretativa, della complessità degli argomenti
trattati, della molteplicità degli adempimenti necessari.
Precisazione.
Lo scritto, come detto nella prima parte, voleva tentare
un "excursus" frettoloso e succinto sulle due normative,
cercare poi di interpretare la norma nei punti dubbi
"secondo il nostro intendere", fornire argomenti per
eventualmente migliorare la stessa e quindi passare a una
conclusione in tema con la relativa modulistica.
Sulla prima parte dello scritto, a mio giudizio, la più
intensa, interessante, arguta, incisiva non sono pervenute
missive; sulla seconda, interpretativa, ne sono arrivate
parecchie; sulle terza ed ultima parte, ora già
pubblicata, e' ancora presto, forse ne arriveranno ancora
di più.
Considerazione.
Le lettere ricevute lamentano principalmente la brevità
(!) dello scritto, altre chiedono ulteriori chiarimenti,
approfondimenti e "correzioni".
Fortunatamente, quasi all'unisono, toccano "solo" tre
fondamentali questioni:
1) Specie di appendice (allegato) B - non sarebbe stato
riferito che per tutte esiste obbligo di denuncia
"dichiarativa";
2) Denunce di cessione e di morte - tali documenti non
sarebbero necessari e richiesti;
3) Tenuta e compilazione del Registro di detenzione -
specie da allegato B, obbligo/non obbligo.
Argomentazioni e risposte.
punto 1) in merito a tale argomento, preciso che è stato
scritto: "... per le specie elencate in allegato B,
l'allevatore deve semplicemente continuare a produrre
denuncia ...". Non ho usato il secondo termine
accompagnatorio "dichiarativa" perché anche le circolari
lo usano poco o affatto. Del resto pur essendo tutte
"denunce dichiarative", più appropriatamente vengono dette
"di nascita", "di cessione", ecc., lasciando alla
primissima denuncia il compito di essere principalmente
"dichiarativa" da "censimento del proprio allevamento";
punto 2) in merito alle "correzioni" consigliate e
collegate a tale punto ovvero Denunce di cessioni e di
morte:
confermo che le denunce di cessione sono obbligatorie e
all'uopo esiste modello prestampato "ad hoc"; per le
denunce di morte, la obbligatorietà viene non dalla prima
stesura della Norma, ma dalla Legge n.426 del 9.12.1998
che con l'art. 4 ha modificato il comma 2 dell'art. 5
della legge n.150 del 7.2.1992 inserendo le parole "... e
l'avvenuto decesso";
punto 3) ovvero dell'obbligo di tenuta del Registro di
detenzione per le specie da allegato B, l'argomento merita
maggiore attenzione sia per l'interpretazione data, sia
per tutte le specie interessate, che rappresentano il vero
futuro del puro allevamento amatoriale non di lucro. Al
riguardo fornisco le mie personali osservazioni. Nella
terza parte dello scritto quando accenno al Registro di
detenzione non faccio più alcuna distinzione fra soggetti
da porre in carico e soggetti esentati. Tutti, lascio
intendere, vanno annotati nel regolamentare Registro (melius
abundare quam deficere).
E' nella parte seconda dello scritto, quella
interpretativa e di analisi come detto chiaramente nel
titolo, che per sette specie interpreto che non e' più
necessario possedere il registro.
Le mie argomentazioni: l'istituzione del Registro e della
circolare esplicativa datano gennaio 2002, quindi
antecedenti alle due circolari (n. 35/2002 e n. 38/2002).
A sorpresa la tenuta e la compilazione del registro
(obbligo da legge ambientale) venne in un periodo
temporale caratterizzato, al contrario, da diminuzioni di
adempimenti piuttosto che da nuovi obblighi. Vedasi al
riguardo l'art. 8 della legge n. 383 del 18.10.2001
pubblicata in G.U. n. 248 del 24.10.2001 che annullava le
obbligatorie vidimazioni iniziali e periodiche di molti
registri e libri (obbligo da leggi fiscali).
Lo stesso Registro di detenzione, dalla istituzione, ha
esentato i detentori che esercitano una forma di
allevamento non finalizzato allo sfruttamento commerciale
degli esemplari ottenuti.
Mentre sono obbligati alla tenuta del registro tutti gli
allevatori o detentori che abbiano finalità commerciali o
che attuano "qualsiasi forma di alienazione a titolo
oneroso, ivi compresa la locazione, la permuta o lo
scambio di esemplari".
Non entro in merito alle norme sul commercio e l'esercizio
d'impresa (art.1 - 2 e 4 legge I.V.A.) e sullo
sfruttamento commerciale.
Mi limito a dire che l'allevatore per diletto che cede (a
titolo gratuito), permuta o scambia (durante le mostre o
in altre occasioni) non sembrerebbe obbligato alla tenuta
e compilazione del registro se così non fosse, la
esenzione, verso chi è diretta?
In merito agli esemplari che devono essere iscritti nel
Registro, e vengo al punto, la legge istitutiva precisa
che sono sottoposti all'obbligo della registrazione gli
esemplari appartenenti a specie comprese negli allegati A
e B. Esclude specificatamente gli esemplari appartenenti a
specie elencate nell'allegato VIII del regolamento (CE)
1808/2001 (vedi ns. Tab. 1). Ciò nel gennaio 2002.
Successivamente nel settembre 2002 veniva emanata la
circolare n. 35/2002, restrittiva e che introduceva nuove
procedure per l'accertamento della nascita in cattività di
esemplari inclusi negli allegati A e B del regolamento
(CE) n. 338/97 ed estendeva la procedura di
commercializzazione degli esemplari da allegato A a quelli
da allegato B.
Tale circolare ebbe vita breve giacché mise in luce
problematiche principalmente rivolte verso gli esemplari
da allegato B, risolte prontamente dalla nuova circolare
n. 38/2002 che soppiantò e sostituì la precedente 35/2002.
E' questa nuova che ci viene in aiuto laddove precisa che
"in particolare, le procedure per l'accertamento delle
nascite in cattività di esemplari di specie (tutte, N.d.A.)
incluse nell'allegato B del Reg. (CE) 338/97 devono essere
rapide e devono poter consentire di ridurre l'onere degli
adempimenti amministrativi a carico degli allevatori e
ancora "la denuncia di nascita in cattività di animali
appartenenti alle specie dell'allegato B effettuata
dall'allevatore può essere ritenuta prova sufficiente
della loro acquisizione in conformità della
regolamentazione comunitaria di attuazione della CITES";
gli adempimenti amministrativi a carico degli allevatori
sono sostanzialmente due: denuncia (e scheda) e registro.
Se è precisato che la denuncia resta (anzi assume maggiore
rilevanza) è il registro che dovrebbe venire a mancare per
giustificare quel menzionato "ridurre l'onere".
Un ulteriore aiuto quando vien detto che "gli esemplari
nati in cattività appartenenti alle specie dell'allegato B
elencati nell'annesso 3 (vedi ns. Tab. 2) possono essere
commerciati o movimentati senza presentazione della
scheda... resta comunque l'obbligo della denuncia di
nascita. Quel "ridurre l'onere" riferito alla sola scheda,
per le specie dell'annesso 3 è poca riduzione. E' una
dimenticanza dell'estensore della circolare non avere
detto in maniera chiara ed inequivocabile che sono escluse
al pari di quelle da allegato VIII?
L'annesso 3 è un "elenco delle specie animali incluse
nell'allegato B ai sensi del Reg. (CE) 338/97 facilmente e
comunemente allevate in cattività ed il cui prelievo in
natura risulta inesistente. Elenco, viene precisato, che
potrà essere aggiornato dalla Commissione Scientifica
CITES con nuove specie allevate in cattività (per ridurre
l'onere della sola scheda?).
Ed allora se il prelievo in natura risulta inesistente (al
pari di quelle dell'allegato VIII, già escluse) non
dovevano anch'esse essere escluse?
Conosco amici che non hanno iniziato l'allevamento del
Bavetta per "l'insopportabile carico di lavoro
burocratico-amministrativo" richiesto. Peccato!
La circolare 38/2002 finalmente accenna ad un Registro
d'allevamento quando tratta dello spostamento di un
esemplare dell'allegato A (in casi particolari, senza
certificato o con certificato prestampato) "a condizione
che questi (allevatori, N.d.A.) tengano un Registro
d'allevamento da presentare a richiesta", sembrerebbe
riferirsi ai nostri comuni registri degli accoppiamenti e
non al Registro di detenzione in argomento; è interessante
notare che l'attenzione maggiore è sempre rivolta alle
specie da allegato A (bisognose di maggiore tutela).
Precisa poi che per le specie incluse nell'allegato VIII è
necessario e d'obbligo solo denuncia ed inanellamento.
E finalmente conclude accennando appena all'osservanza
dell'obbligo previsto dall'istituzione del Registro di
detenzione. Proprio così, solo un accenno.
Ho argomentato, mi sono posto delle domande, mi sono dato
delle risposte; il "filo d'Arianna" regge o in questo
ginepraio ci si può smarrire?
Sarebbe il caso di cominciare a chiedere, nelle giuste
sedi, passato il periodo feriale, delle interpretazioni
autentiche:
E' corretta la interpretazione secondo cui l'allevatore
che non commercia, che senza scopo di lucro, permuta,
scambia, esemplari del proprio allevamento o altri
regolarmente posseduti, non ha l'obbligo della tenuta e
compilazione del registro?
E' corretta la interpretazione che per le specie elencate
in allegato VIII non esiste obbligo della tenuta e
compilazione del registro? (fra esse figura il Cardinalino
del Venezuela, specie comunemente allevata ma, alle
esposizioni ornitologiche, senza standard e criteri di
giudizio stilati dalla Commissione Tecnica Nazionale
I.E.I.);
E' corretta la interpretazione che per le specie elencate
nell'annesso 3, più comuni ed allevate di quelle
dell'allegato VIII, pur risultando il prelievo in natura
inesistente, esiste obbligo di tenuta e compilazione del
registro? (fra esse figura il Padda, specie maggiormente e
più comunemente allevata in cattività, rispetto al
Cardinalino del Venezuela, tant'è che sono stati stilati
precisi standard e criteri di giudizio dalla Commissione
Tecnica Nazionale I.E.I., utilizzati, sin dal 1995, per
giudicare i numerosi soggetti esposti alle mostre
ornitologiche).
Conclusione
Giunto a questo punto ed accettando la richiesta del
C.F.S. di una opportuna e pronta rettifica circa l'obbligo
di tenuta del registro "anche per le specie in allegato
B", "per i soggetti interessati", ribadisco quanto detto,
in altri termini, senza distinzione d'allegato e di
soggetti interessati, nella terza parte dello scritto:
"(L'allevatore, nell'acquisire uccelli CITES, accompagnati
dalla Dichiarazione di cessione, redatta dal cedente, deve
subito attivarsi per la richiesta del regolamentare
Registro (art.2 comma 1 - Decreto 08.01.2002) ove porre in
carico i soggetti.)" che pertanto attualmente la normativa
in questione prevede anche per le specie in allegato B
l'obbligo di tenuta del sopracitato registro di
detenzione.
La precisazione finale per evitare che, interpretazioni ed
analisi, non svolte congiuntamente, possano dare
informazioni fuorvianti.
Sebastiano Paternò
foto ALCEDO
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